Associazione
Centro Yoga Anahata
Via Scalabrini 19/21 (Ospizi Civili), 29122 Piacenza http://www.centroanahata.org ............e-mail: info@centroanahata.org contatti: .339 270 9918 (cell. Silvia) - 0523 336715 (segr. tel.) |
Sezione I -
Denominazione, scopo, sede.
1 - E' costituita a sensi degli artt.36 e segg. c.c. e dell’ ART.90
LEGGE 289/2002 l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro yoga
ANAHATA”, nel seguito per brevità definita "l'Associazione".
2 - L'associazione è costituita senza scopo di lucro. E' vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
3 - Scopo istituzionale e oggetto sociale è la promozione
dell'attività sportiva tramite l’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche quali competizioni e campionati, compresa
l’attività didattica e formativa tecnica nonché la realizzazione e
la partecipazione ad eventi con lo scopo di promuovere tali attività
nell'ambito della ginnastica finalizzata alla salute e al benessere
secondo le metodologie dello yoga nelle sue varie accezioni e del
pilates e secondo quanto indicato nelle affiliazioni Csen
4 - La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa può essere
sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli
associati.
5. - L'associazione, al conseguimento del suo scopo sociale potrà
affiliarsi ad un ente di promozione sportiva e alle federazioni
competenti.
6 - La sede associativa è fissata a Piacenza (PC) presso il “C.E.D.
Cerri Maria in via Fulgosio al 20/a
7 - La variazione di sede nello stesso comune non comporta la
variazione di questo statuto.
8 - L’associazione aderisce e si conforma alle norme ed alle
direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti dell’ente
di promozione o federazione a cui intenderà affiliarsi.
Sezione II - Gli associati.
9 - In rispetto della
ispirazione democratica del sodalizio tutti gli associati hanno pari
diritti e doveri all’interno dell’associazione. E' esclusa la
preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10 - Chi intende associarsi deve presentare domanda scritta al
Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito.
11 - Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione
che - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento
delle quote associative.
12 - L'ammontare della quota associativa è determinata ogni anno dal
Consiglio direttivo.
13 - Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche. Possono
essere soci tutte le persone munite di buona moralità.
14 - In caso di domande di ammissione ad associato presentate da
minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la
potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato
minorenne.
lo stesso esercitante la potestà parentale non può surrogarsi al
minore nell'elettorato passivo all'interno della associazione.
15 - Le quote sociali non sono trasmissibili, compreso il
trasferimento per causa di morte. E' esclusa la rivalutabilità della
quota.
16 - Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei
seguenti casi:
a) dimissioni volontarie (da inoltrarsi al consiglio direttivo per
iscritto);
b) morte
c) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo
nei confronti del socio che commetta azioni gravi disonorevoli entro
e fuori l’associazione o che, con la sua condotta, costituisca
ostacolo al buon andamento dell’associazione (quali a titolo di
esempio non esaustivo la morosità delle quote annuali o l’operare
contro i fini associativi).
Tale eventuale delibera del consiglio deve essere notificata al
socio che ha a disposizione 30 gg. per ottemperare o presentare
opposizione al consiglio stesso.
17 - Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato
di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi
versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Sezione III - Organi associativi.
18 - Sono organi
dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio
Direttivo. Le cariche sociali hanno durata quadriennale. Nell'atto
costitutivo vengono indicate le cariche per il primo quadriennio.
19 - L’assemblea dei soci è l’organo sovrano per la gestione
democratica dell’associazione, essa può essere Ordinaria o
Straordinaria.
20 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Nell’assemblea
ordinaria si può avere una sola delega di rappresentanza e di voto
per ogni socio.
21 - L’assemblea Straordinaria viene convocata qualora ce ne sia
bisogno per deliberare su atti straordinari della vita associativa
quali: variazione di statuto, scioglimento dell’associazione e
elezioni straordinarie del presidente o del consiglio nel caso di
dimissioni prima della scadenza del mandato. Nell’assemblea
straordinaria non sono ammesse deleghe di rappresentanza o di voto
tra i soci.
22 - La convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria)
avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio
Direttivo, su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto
di voto.
23 - La convocazione, con l'ordine del giorno, la data, l’ora la
sede dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione, deve essere
comunicata ai soci almeno dieci (10) giorni prima della sua
effettuazione, via e-mail (o altri sussidi digitali), recante quanto
sopra descritto, ovvero con l'affissione presso la bacheca
associativa.
24 - L'assemblea in prima convocazione è validamente composta con la
presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In caso non si
raggiunga tale numero l'assemblea potrà avere una seconda
convocazione entro 48 ore dalla prima, in questo caso sarà
validamente costituita con qualunque numero di partecipanti aventi
diritto al voto.
25 - Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono
prese a maggioranza semplice.
26 - Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un
apposito libro verbali, custodito presso la sede sociale.
27- I membri del direttivo sono eletti a maggioranza semplice
dall’assemblea ogni 4 anni con scrutinio segreto. Il Presidente può
essere rieletto secondo i dettami di legge..
28 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei
terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il
Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a
garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del
suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi.
29 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti
eletti dall'Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei
Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e può
essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle
cariche sociali.
30 - Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto
e a maggioranza semplice ed i suoi componenti possono essere
rieletti indefinitamente. Il consiglio direttivo elegge al proprio
interno il presidente il vicepresidente e il segretario.
31 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che provvede alla ordinaria
amministrazione dell’associazione. Ogni anno determina l'importo
delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.
32 - Le Riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate ogni qual
volta ce ne sia necessità almeno 4 g.g. prima con ogni mezzo congruo
a parte che sia riportante data certa. Il consiglio direttivo viene
convocato dal Presidente o a mezzo delibera da una riunione
all’altra. Al termine di ogni assemblea il segretario dovrà redigere
un verbale dell’assemblea stessa e delle eventuali delibere. Non
sono ammesse deleghe per l’espressione del voto da parte dei membri
del consiglio direttivo. E’ ammessa la partecipazione dei
consiglieri anche attraverso mezzi di tele-presenza. La
partecipazione per tele-presenza deve essere annotata a verbale e
l’espressione del voto e/o eventuali interventi che vengano messi a
verbale del consigliere in tele-presenza devono essere confermati
con autonoma comunicazione del consigliere (e-mail) al segretario e
allegata al verbale.
33 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di
parità dei voti espressi, il voto del Presidente vale doppio.
34 - Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di
carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti,
sponsorizzazioni , ed in merito all'ammissione e all’esclusione dei
soci.
35 - Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare, entro 40 gg,
l’assemblea straordinaria per sostituirli; in questo caso, i nuovi
consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
Sezione IV - Patrimonio, esercizio sociale, rendiconto e scioglimento.
36 - Il patrimonio e le
risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal
Consiglio Direttivo;
- dalle quote suppletive derivanti dalle varie attività sportive
svolte dall’Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati,
di privati cittadini, di
Fondazioni, Associazioni;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali
attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli
scopi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati, di terzi e da eventuali
sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati
cittadini, enti pubblici e privati.
37 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre successivo.
38 - E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto
economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e
accompagnare da una relazione del Presidente. L'Assemblea ordinaria
deve approvare il rendiconto economico entro 4 mesi dal termine
dell’esercizio. Ogni rendiconto resta consultabile presso la sede
sociale.
39 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti
il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per
oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da
almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle
deleghe.
40 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la
conseguente delibera assembleare in seduta straordinaria deve
prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di
procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali
residui attivi ai fini sportivi. In caso di scioglimento per
qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere
comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Il presente Statuto è
approvato dai Soci .